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La “never ending story” della giurisprudenza tributaria in materia di trust

La “never ending story” della giurisprudenza tributaria in materia di trust

La “never ending story” della giurisprudenza tributaria in materia di trust
di Massimo Piscetta
Si può dire che non passa giorno senza che qualche nuova sentenza di Commissione tributaria si esprima in merito al trattamento fiscale delle dotazioni in fondo in trust (fra le ultime si
evidenziano due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Milano del 18 gennaio 2017).
In varie regioni d’Italia i giudici tributari aderiscono alle varie tesi dottrinali, di prassi e giurisprudenziali, ancora oggi sul tavolo dell’operatore del diritto che si avvicina al trust, tracciando
pennellate di un quadro mai ben definito e spesso disorientante.
La vera novità degli ultimi mesi, tuttavia, è stata una sentenza di Cassazione (n. 21614 del 26 ottobre 2016)che ha radicalmente stravolto un, anch’esso recente, orientamento della
medesima Cassazione.
Cerchiamo di fare un po’ d’ordine:
la prassi dell’Agenzia delle entrate, ben argomentata e riassunta nella Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, prevede la tassazione indiretta, per qualunque tipologia di trust, con
applicazione dell’imposta di successione e donazione (art. 2 co. 47 e seguenti del DL n. 262/2006) al momento della stipula dell’atto di dotazione; una parte minoritaria della dottrina
ritiene corretta tale tesi, almeno per ciò che concerne il momento in cui si verifica il presupposto impositivo;
la dottrina prevalente, oltre a distinguere l’atteggiamento da assumente in termini impositivi in funzione della causa del trust (liberale, famigliare, di garanzia, solutoria), per i trust liberali
e famigliari prevede anch’essa l’applicabilità agli atti di dotazione dell’imposta di successione e donazione, ma identifica il momento in cui si realizza il presupposto impositivo in quello in
cui il beneficiario acquisisce il diritto all’ottenimento del fondo, traslando nel futuro, anche remoto, il momento impositivo stesso;
entrambe le tesi sono state fatte proprie dalla giurisprudenza delle Commissioni tributarie provinciali e regionali di varie sedi italiane, appunto però senza che si sia pervenuto
all’identificazione di una chiara linea di tendenza (ciò benché paia evidenziarsi una prevalenza di giudicati a favore della tesi dottrinale);
la giurisprudenza di Cassazione generò una interpretazione innovativa con alcune ordinanze e sentenze nel mese di febbraio 2015 e marzo 2016 (Ordinanze n. 3886, n. 3737, n. 3735,
e Sentenza n. 4482) sostenendo l’esistenza di un vera e propria imposta sui “vincoli di destinazione” andando ben oltre l’impostazione storica e mai modificata (dal 2007 in poi)
dell’Agenzia delle entrate; questa tesi è stata profondamente messa in discussione dalla dottrina, del tutto unanime in questo caso, con evidenza di perplessità in merito, ad
esempio, a profili: di illegittimità costituzionale, di incoerenza e di possibile doppia imposizione;
la medesima Cassazione citata espresse dubbi, di tipo civilistico, in merito alla liceità nel sistema giuridico italiano del trust “auto dichiarato”;
ancora la Cassazione intervenne nel mese di dicembre 2015 (ad esempio con la Sentenza n. 25478) esaminando alcune casistiche a cui era applicabile la normativa precedente al DL
n. 262/2006, aderendo pienamente, invece, alla tesi dottrinale prevalente;
da ultimo la sentenza di Cassazione n. 21614 del 2016, concernente un contenzioso in materia di imposte ipotecarie e catastali (ma con espressione di una posizione avente
valenza più generale), con uno strutturato percorso argomentativo, indica un nuovo corso, totalmente opposto a quello delle ordinanze di febbraio 2015 e pienamente aderente
all’orientamento della dottrina prevalente. La sentenza prende posizione anche sul trust auto dichiarato e statuisce il principio secondo cui: “l’istituzione di un trust cosiddetto auto
dichiarato, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente – trustee, con beneficiari i discendenti di quest’ultimo, deve
scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la segregazione
quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una segregazione da cui deriva non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e
arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale”.
Immersi in questo contesto turbolento ce n’è abbastanza per ipotizzare che, fra non molto, potrebbe arrivare (almeno così si auspica) una sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione
con la quale venga sistematizzato definitivamente il contesto di tassazione indiretta dei trust, mettendo un punto fermo alla questione, nell’interesse della certezza del diritto e della
serenità degli operatori. Proiettati verso questa direzione, non può sottovalutarsi, tuttavia, la circostanza che la Legge 22 giugno 2016, n. 112, pur trattando di un particolare tipo di “trust dopo
di noi” (quello appunto lì previsto e regolato) ha accolto (nell’ambito di un’ampia agevolazione esentativa), di fatto, la linea di tassazione indiretta discendente dall’orientamento dell’Agenzia
delle entrate, … è veramente una storia infinita.

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