Cosa si può segregare in trust e quanto …e come?
di Massimo Piscetta
Non è infrequente durante i colloqui con potenziali interessati alla istituzione di un trust riflettere su che cosa è possibile segregare nel fondo in trust e quali siano le opportunità e le criticità
collegate alle varie scelte.
Segrego una parte del mio patrimonio o tutto quello che posseggo? Poi però come faccio in caso di necessità? Con la segregazione perdo il controllo dei beni, ma se invece, pur volendo
strutturare un programma a lungo termine del mio patrimonio volessi mantenermi delle possibilità di ridefinizione del rapporto come posso fare?
A queste semplici domande, legittime e quasi automaticamente scaturenti dal dialogo con il disponente di un trust famigliare, una risposta compiuta può essere fornita solo avendo ben chiaro
lo scenario di riferimento specifico. Si possono però tracciare alcune linee generali definendo un quadro utile per orientarsi.
Con riferimento al tema relativo “al cosa”, la risposta generale ad una domanda del tipo di quelle indicate è che: “qualunque bene mobili e immobile o diritto o posizione soggettiva passibile
di valutazione economica può essere segregato nel fondo in trust”.
Nulla di più facile e chiaro quindi…vale la pena però declinare questo concetto generale con una, pur sintetica, casistica.
In primo luogo è immediato considerare la possibilità che il fondo sia costituito da beni immobili, terreni o fabbricati.
Talora può essere interessante segregare solo la “nuda proprietà” riservando, in capo al disponente l’usufrutto, o il diritto di abitazione, o più raramente il diritto d’uso. Operare in questo
modo consente al disponente di mantenere, per il periodo durante il quale il diritto reale è conservato (a vita o temporaneamente) un controllo gestionale sul bene segregato godendo del
reddito e della possibilità di utilizzo, a vario titolo e latitudine, del bene stesso, pur avendo effettuato una scelta di programmazione già definitiva della propria volontà destinatoria.
Se il diritto reale è trattenuto per l’intera durata residua della vita del disponente, si riduce, inoltre, considerevolmente il valore del patrimonio segregato, con effetti efficienti in materia di
minori costi fiscali conseguenti alla segregazione stessa.
Più raro, ma possibile è il caso in cui sia segregato in trust un diritto, ad esempio il diritto di usufrutto relativo ad un bene immobile.
Possono, poi, essere segregati denaro e attività finanziarie di varia tipologia; nel fondo in trust possono pervenire, quindi, ad esempio, come spesso avviene, azioni o quote di società di
capitali (talora di maggioranza o di controllo). Rara è la circostanza che il fondo in trust includa quote di società personali; in questo contesto, tuttavia, può essere interessante la
segregazione di quote di società semplici (strumento giuridico anch’esso di interesse estremo per il pianificatore patrimoniale e tax planner).
Ancora, possono essere segregati nel fondo in trust, crediti e beni mobili registrati e, da ultimo, non è insolito la segregazione di opere d’arte e beni da collezione.
Vale la seguente esemplificazione per indicare le principali categoria di attività segregabili:
Per ciò che concerne invece il “quanto” segregare, la necessità di svolgere valutazioni in merito alla casistica concreta diventa una necessità imprescindibile. Regola certa è che un fondo,
eventualmente minimale in fase iniziale, deve esistere (in risposta a una delle c.d. “tre certezze”) a pena di inefficacia dell’istituzione del trust stesso, ma per il resto si possono, al più,
indicare linee di tendenze ed esprimere dubbi e cautele.
Dal lato dell’importo minimo segregabile è talora utilizzata la possibilità di dotare il trust di un fondo inizialmente esiguo con l’intento di rendere effettivo il programma solo durante la vita del
disponente, in momenti e con incrementi successivi o, eventualmente, alla morte del disponente stesso tramite una devoluzione testamentaria strutturata appositamente per lo scopo.
Al contrario, talora, è ipotizzata la segregazione dell’intero patrimonio del disponente. Tale intento, che implica lo spossessamento da parte del disponente da ogni bene rilevante, pone la
necessità di approfondire come il soggetto possa mantenere il proprio tenore di vita o assicurarsi contro eventi straordinari e fortuiti. Ben vero è che quest’ultima tematica può trovare
regolamentazione nell’atto istitutivo di trust, ma in generale può dirsi insolita la scelta di segregare tutto ciò che si ha a favore di terzi o di un finalità benefica. Chiaramente la valutazione
risulterebbe molto diversa ove si assistesse alla segregazione della sola nuda proprietà di un patrimonio costituito da beni immobili, ma, in questo caso, non si realizzerebbe la circostanza di
segregazione dell’intero patrimonio, bensì un risultato diverso secondo un meccanismo, fra l’altro, molto utilizzato ed idoneo a rispondere ad un ampio ventaglio di esigenze.
Non può essere taciuto inoltre, ed in generale, che, in taluni casi, la segregazione dell’intero patrimonio di un disponente può far emergere un indizio inerente la carente “bontà” del trust (ad
esempio considerandone inesistente la volontà di istituzione), inducendo ipotesi di strumentalizzazione dell’istituto.
In generale, tuttavia, e spesso, in ciò cogliendo le opportunità derivanti dalla bassissima attuale fiscalità italiana in materia successoria, si assiste a segregazioni in trust famigliari di
rilevanti frazioni del patrimonio del disponente con utilizzo del meccanismo della scissione fra proprietà e diritti reali. Ciò è semplicissimo da ottenere nel caso di segregazione di beni
immobili (segregando, come già detto, la nuda proprietà con riserva vitalizia da parte del disponente, del diritto di usufrutto, o di abitazione, ad esempio), ma è attuabile in generale con
riferimento anche a beni diversi dagli immobili, benché talora con tecnicismi ulteriori. La società semplice già citata, ad esempio, si presta ad essere contenitore di attività finanziarie e alla
segregazione in trust della nuda proprietà delle quote anche in questo caso con riserva di usufrutto vitalizia a favore del disponente, con l’effetto sostanziale di creare la scissione fra
proprietà e diritto reale del bene di primo grado posseduto dalla società stessa. Questo risultato di splitting non risulta ottenibile, in generale, con riferimento ad attività finanziarie diverse
dalle azioni e quote di società, operando in via diretta e rappresenta un primo e rilevante esempio di utilizzo congiunto di trust e società semplici a fini di pianificazione della gestione del
patrimonio famigliare