Il “Trust dopo di noi”, uno strumento importante per casi specifici
di Massimo Piscetta
C’è un disegno legge (il n. 2232) già approvato dalla Camera nel febbraio 2016, e a fine maggio anche dal Senato (con l’introduzione di alcune modifiche migliorative al testo), che si
appresta a diventare norma dello Stato. L’art. 6 dell’attuale testo agevola l’istituzione di “trust dopo di noi” agendo tramite l’introduzione di alcune specifiche agevolazioni fiscali, condizionate
da richieste cogenti in materia civile inerenti, in particolare, il contenuto degli atti istitutivi di trust.
Nel testo licenziato dal Senato, oltre al trust è meglio previsto che fra gli istituti giuridici rientranti nell’ambito operativo delle legge rientrino anche: i vincoli di destinazione di cui all’art. 2645
ter del codice civile e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.
Il perimetro della norma è indirizzato a creare un terreno giuridico ideale per tentare di risolvere le casistiche (più frequenti di quanto si sia portati a pensare) che talora angosciano i genitori
di persone disabili pensando al momento in cui non ci saranno più. Il trust diviene un possibile strumento, molto più versatile di ogni altro negozio previsto dal codice civile o da leggi speciali,
tramite il quale segregare, o preparare la segregazione, di patrimoni il cui utilizzo è pensato a favore proprio delle persone con disabilità per le quali il “dopo di noi” è strutturato. Con la
dizione “dopo di noi”, molto conosciuta a tutti coloro che si occupano di servizi alla persona, si intende la preoccupazione, tipicamente dei genitori (o di altri famigliari) che può essere
declinata con queste domande: chi e come garantirà che il patrimonio a disposizione venga utilizzato a favore di mio figlio/a quando non ci sarò più, come è possibile evitare casi di abuso
patrimoniale ai danni di mio figlio/a, e in poche parole: chi si curerà di lui/lei in termini patrimoniali oltre che affettivi?.
Già oggi, e sulla base di un’esperienza storica che si è sviluppata nel corso di molti anni, sono parecchi gli esempi di “trust dopo di noi” istituiti in Italia talora con utilizzo dello strumento
anche con finalità di self caring a favore dei genitori.
Il modello proposto dal disegno legge in corso di approvazione ne rappresenta una particolare tipologia (forse la più radicale in termini di modello astratto), in cui il fondo può essere utilizzato
esclusivamente a favore della persona disabile, secondo uno schema che può essere strutturato nel seguente:
Chiarito che il modello legale che si appresta ad essere introdotto nel sistema giuridico quale prima norma interna che si occupa di trust (diversa da una di portata fiscale), regolerà un
particolare modello di “trust dopo di noi” (cioè i trust in favore di persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui alla Legge n. 104/92 e prevedendo che questi ne siano gli
esclusivi beneficiari) diventano rilevanti due ambiti, l’uno di tipo civilistico e l’altro di matrice fiscale.
Dal punto di vista civile sono previsti specifici contenuti dell’atto istitutivo di trust (attinenti le finalità, gli obblighi del trustee, l’obbligatoria presenza di un guardiano, ecc.) sinteticamente
riassunti nella seguente tabella:
Dal punto di vista fiscale sono amplissimi gli ambiti agevolativi previsti. Il più importante fra questi è sicuramente la previsione che le segregazioni di patrimonio:
sia all’atto dell’istituzione (cioè con la dotazione iniziale al fondo in trust),
sia successivamente (cioè con gli eventuali incrementi successivi al fondo in trust),
sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 2, co. da 47 a 49 del DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n.
286, e successive modificazioni.
Inoltre, nel caso di segregazione di beni immobili (o diritti reali) è prevista l’applicazione delle imposte di registro ed ipotecarie e catastali in misura fissa.
Ancora sarà introdotta una generalizzata esenzione in materia di imposta di bollo e la possibilità per i comune di disporre riduzioni od esenzioni in materia di IMU.
Molto interessante è infine l’estensione dell’agevolazione c.d. “più dai meno versi” (di cui all’art. 14 co. 1, del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80) a: erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito, effettuati da privati a favore di Trust dopo di noi. Il vantaggio fiscale concesso all’erogante da parte dell’agevolazione
“più dai meno versi”, che viene fortemente potenziato per le erogazioni a favore di Trust dopo di noi, consiste in una deduzione dal reddito complessivo in misura pari alla erogazione e nei
limiti di un valore percentuale (da calcolare sul reddito complessivo dichiarato) e con la previsione di un limite massimo assoluto.
La seguente tabella sintetizza le agevolazioni fiscali associate all’istituzione e agli incrementi di fondo di Trust dopo di noi:
28/2/2018 Il “Trust dopo di noi”, uno strumento importante per casi specifici
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E’ interessante considerare, come del resto valido in generale in materia di trust, che è possibile strutturare un negozio che divenga efficace pienamente solo all’atto della morte dei
disponenti (utilizzando i meccanismi del c.d. “trust dormiente”) oppure dotare il fondo in trust della sola nuda proprietà di beni immobili, in una prima fase operativa, con la certezza tuttavia, in
generale, che il programma funzionale a beneficio del soggetto disabile venga pianificato e previsto fin dalla fase istitutiva del trust, modellandolo in base alle esigenze che il singolo caso
concreto richiede.