Cos’è il Trust?
Cos’è un trust?
di Massimo Piscetta
Quindici anni fa alla domanda “cos’è un trust?” formulata anche ad un professionista delle professioni giuridiche, nella gran parte dei casi si avrebbe avuto, come risposta, solo una vaga
sequela di definizioni per lo più incerte ed indefinite, in ogni caso la nebbia regnava sovrana e al di là di un’ipotesi di esotico strumento utilizzabile per evadere le tasse, ne pareva poco
probabile un utilizzo a servizio delle esigenze della propria clientela.
Come spesso avviene il tempo, il sempre più intersecarsi delle relazioni internazionali, l’avvicinamento delle distanza indotto dalla tecnologia, ha radicalmente modificato lo scenario ed oggi
la conoscenza dell’istituto giuridico del trust è diffusa a vari livelli benché, forse, se parli di trust più di quanto, concretamente, lo si utilizzi effettivamente.
Dal punto di vista definitorio si può dire che un trust è un negozio giuridico sostanziantesi in una dichiarazione unilaterale, programmatica, recettizia e soggetta a rifiuto. Il rapporto
di trust, normalmente, ma non necessariamente, è caratterizzato da almeno tre soggetti e vede, quale schema classico, la presenza di un Disponente (o settlor, o trustor), di un Trustee, di
uno o più Beneficiari e, nella declinazione italiana, di un Guardiano.
Il Disponente sulla base di una sua specifica esigenza definisce un “programma” e destina al soddisfacimento dello stesso un fondo (il fondo in trust). Quest’ultimo può essere costituito da
qualunque attività passibile di valutazione economica (e quindi, ad esempio, denaro, attività finanziarie, beni immobili, diritti, ecc.). L’effetto immediato, e non la causa, dell’istituzione del trust,
è il distacco della proprietà del fondo dall’ambito giuridico del Disponente, che perde la proprietà stessa. Quest’ultima entra nell’ambito giuridico del Trustee, ma sulla base di un particolare
regime in funzione del quale le vicende che interessano il Trustee quale soggetto giuridico individuale, non condizionano il fondo in trust stesso. Si utilizza per definire questa particolare
situazione il termine, coniato dalla dottrina accademica che per prima ha approfondito questi temi, “segregazione”. Il fondo in trust esce dall’ambito patrimoniale del Disponente ed è
segregato all’interno della sfera giuridica del Trustee, non potendo essere aggredito dai creditori personali di questo e essendo asservito e destinato al programma indicato dal Disponente
nell’atto istitutivo di trust.
Questo scenario caratterizza l’effetto protettivo del trust e costituisce l’effetto naturale dello strumento. In carenza tuttavia di una causa concreta, un programma ciò valido da sviluppare con
obiettivi da perseguire, non si può parlare di trust e la struttura creata risulterebbe particolarmente fragile dal punto di vista della resistenza ad una sollecitazione da parte di qualunque
soggetto terzo.